Lo Statuto

Nome

L’Associazione è denominata: APS MAGAZZINO VERONA
 

Finalità

Magazzino Verona, senza scopo di lucro, si propone di svolgere in favore dei propri associati, l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promozione e diffusione della cultura fotografica;
- organizzazione e realizzazione di incontri culturali a tema fotografico;
- organizzazione e realizzazione di corsi e workshop di fotografia;
- realizzazione di progetti artistici fotografici anche in collaborazione
   e partenariato con soggetti pubblici, privati ed altre associazioni;
- realizzazione di pubblicazioni e volumi fotografici:

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
 

Associati

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Diritti dei soci:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
   prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
   economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.    
   Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Doveri dei soci:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
   personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente
   per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
 

Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
 

Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo  e-mail, spedita al recapito risultante dal  libro dei soci oppure mediante  pubblicazione sul sito dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante in libera visione a tutti i soci se richiesto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 

Compiti dell’Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
   di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
   alla sua competenza.
 

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati. Dura in carica per  3 (tre)  anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3(tre) mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il  Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico che avrà il compito di fornire le linee guida in linea con gli intenti di promozione sociale e con gli obiettivi dell’associazione,  proporre le iniziative ed attività culturali nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali dell’associazione e per le quali il Consiglio Direttivo dovrà verificare che siano economicamente sostenibili.

 

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di  convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
 

Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea ordinaria, fra i soci di comprovate capacità tecnico-artistiche ed organizzative.
È responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio Direttivo e la carica non è cumulabile con quella di Presidente o di Consigliere.
Il Direttore Artistico prepara i programmi artistici in accordo con gli intenti di promozione sociale e  finalità dell’Associazione e con le direttive del Consiglio Direttivo, propone le iniziative culturali nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali dell’associazione e per le quali il Consiglio Direttivo dovrà verificare che siano economicamente sostenibili.
Promuove l’attività dell’Associazione, appronta i comunicati stampa e cura i rapporti con i media, presenta annualmente una relazione artistica che riassuma la gestione dell’anno trascorso e delinei le  linee guida per l’anno successivo, coordina l’attività di eventuali Gruppi Artistici.
 

Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
 

Patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
 

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
 

Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.117/2017.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.